Art. 15 — Commercio dell'oro greggio
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1. L'Ufficio italiano dei cambi e' istituzionalmente abilitato, secondo le attuali competenze, ad acquistare e vendere oro. 2. La Banca d'Italia puo' liberamente negoziare oro greggio all'estero, nell'ambito della gestione delle riserve e con i limiti ad esse applicabili. 3. Il Ministro del commercio con l'estero autorizza i residenti, dandone comunicazione all'ufficio italiano, dei cambi, all'acquisto all'estero di oro greggio di lingotti, verghe, pani, polveri e rottami da destinare alla produzione di beni in Italia e alla vendita all'estero di oro greggio. 4. I residenti, autorizzati ad acquistare all'estero a norma dei commi precedenti e ad importare oro greggio, possono cederlo ad altri residenti quando i cessionari intendono utilizzarlo per la produzione di beni in Italia. I titolari autorizzati e i cessionari possono affidare in lavorazione ad altri residenti l'oro importato. 5. L'Ufficio italiano dei cambi, per l'acquisto ed il deposito di oro non monetato, si avvarra' dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per la determinazione del quantitativo di fino contenuto nell'oro stesso e per tutte le operazioni relative al commercio dell'oro non sara' soggetto all'osservanza delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 10 maggio 1988 al 5 febbraio 2000 · versione 0 su Normattiva