Art. 25Competenze dell'Ufficio italiano dei cambi nell'accertamento delle violazioni valutarie

1. L'Ufficio italiano dei cambi vigilia sull'osservanza delle norme valutarie e, al fine di prevenire e accertare violazioni delle norme stesse, provvede ad effettuare a mezzo di propri funzionari:

  • a)controlli successivi per campione sui dati e sulle attestazioni forniti dagli operatori alle banche abilitate;
  • b)verifiche dei dati concernenti la gestione valutaria delle banche abilitate e di quelli relativi ad operazioni delle altre imprese autorizzate;
  • c)ispezioni presso aziende di credito e istituti di credito speciali, nonche' presso altri soggetti, presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle dimore private. Nei riguardi dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi puo' procedere ad ispezioni direttamente o per mezzo del servizio vigilanza della Banca d'Italia. 2. Informazioni e dati relativi a infrazioni valutarie anche in via di accertamento, raggruppati per operatore, possono essere inseriti nel sistema informativo valutario dell'Ufficio italiano dei cambi nei limiti stabiliti dall'ufficio medesimo. Tali dati, se non riguardano reati valutari, non devono essere coservati per piu' di cinque anni e possono essere forniti su richiesta, oltre che all'autorita' giudiziaria, al Ministero del tesoro, al Ministero delle finanze e al Ministero del commercio con l'estero. 3. L'ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, puo' richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. Puo' avvalersi anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero. 4. Tutti coloro che esercitano funzioni di vigilanza valutaria ai sensi del presente testo unico rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e sono tenuti al segreto d'ufficio.

Testo vigente dal 10 maggio 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art25 · fonte su Normattiva