Art. 36 — Poteri degli ufficiali di polizia giudiziaria
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 maggio 1988 al 1 gennaio 1989. Leggi il testo vigente →
[1]1. Per i reati previsti dal presente titolo, gli atti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale possono essere compiuti dagli ufficiali di polizia giudiziaria per delegazione del giudice. 2. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione motivata del procutatore della Repubblica, possono richiedere ad aziende ed istituto di credito o all'Amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, con specifico riferimento ai fatti rispetto ai quali a carico di quest'ultimo vi sia fondato sospetto di reati previsti dal presente titolo.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 21 ottobre 1988, n. 455, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo vigente dal 10 maggio 1988 al 1 gennaio 1989 · versione 0 su Normattiva