Art. 1 (Approvazione)
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 18 dicembre 1927, n. 2595;
[5]Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
[6]Sentito il Consiglio dei Ministri;
[7]Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per le comunicazioni;
[8]Abbiamo decretato e decretiamo:
[9]E' approvato il testo unico delle disposizioni di legge su le acque e gli impianti elettrici, annesso al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
[10]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[11]Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1933 - Anno XII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - DI CROLLALANZA - DE FRANCISCI - JUNG - ACERBO - CIANO Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
[14]Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 gennaio 1934 - Anno XII
[15]Atti del Governo, registro 32, foglio 39. - MANCINI.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti