Art. 1 (Approvazione)

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 18 dicembre 1927, n. 2595;

[5]Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

[6]Sentito il Consiglio dei Ministri;

[7]Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per le comunicazioni;

[8]Abbiamo decretato e decretiamo:

[9]E' approvato il testo unico delle disposizioni di legge su le acque e gli impianti elettrici, annesso al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

[10]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[11]Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1933 - Anno XII

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]MUSSOLINI - DI CROLLALANZA - DE FRANCISCI - JUNG - ACERBO - CIANO Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

[14]Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 gennaio 1934 - Anno XII

[15]Atti del Governo, registro 32, foglio 39. - MANCINI.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~approvazione-art1 · fonte su Normattiva