Art. 132

[1]Ove si renda necessario, in caso di persistente siccita' o per motivi di interesse pubblico, di disciplinare l'impiego della energia elettrica con direttive di carattere generale, possono essere nominati, con decreto Reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle corporazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, commissari regionali, con facolta' di promuovere e coordinare nelle Provincie interessate tutti i provvedimenti atti ad assicurare la continuita' di produzione, la migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili restrizioni di consumo dell'energia elettrica.

[2]Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari i poteri necessari per l'adempimento delle loro attribuzioni e sono adottate norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni delle varie Provincie interessate.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art132 · fonte su Normattiva