Art. 153

[1]Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici gli conciliazione.

[2]Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

[3]L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformita' della stessa all'originale e allegare a questo la ricevuta di ritorno.

[4]In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne e' fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta.

[5]La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede la ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda.

[6]Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente, la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui e' fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art153 · fonte su Normattiva