Art. 192

I ricorsi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche indicati nell'articolo 143 devono essere notificati nei termini di cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto all'autorita', dalla quale e' emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art192 · fonte su Normattiva