Art. 48
[1]Qualora il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non e' tenuto ad alcuna indennita' verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua.
[2]Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.
[3]Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennita', qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso d'acqua modificato.
[4]L'apprezzamento di tale possibilita' e' fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio Superiore.
[5]La misura dell'indennita', quando sia dovuta, e' determinata col decreto stesso, salvo ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti