Art. 62
[1]Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo del Genio Civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento, dell'elenco di coloro che debbono essere consorziati a termini dell'art. 59, del piano tecnico delle opere, nonche' del piano finanziario e del reparto provvisorio delle spese, con lo schema dello statuto del consorzio, fissando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o reclami da parte degli interessati.
[2]Sentito il Consiglio Superiore, il Ministro dei lavori pubblici promuove il decreto Reale per la costituzione del consorzio obbligatorio.
[3]Quando del consorzio debba far parte il Demanio dello Stato, il decreto e' emanato di concerto col Ministro delle finanze.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti