Art. 91

[1]Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55, 219 a 222, possono essere esclusi dai contratti e dalle concessioni in cui lo Stato sia direttamente o indirettamente interessato, con provvedimento insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, coloro che nella qualita' di concessionari o anche di costruttori e appaltatori si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nell'eseguire opere di cui al presente capo.

[2]Del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici e' data comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato.

[3]I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da ogni contributo statale per impianti di utilizzazione di acque pubbliche.

[4]Quando si tratti di contributi gia' accordati, la perdita si limitera' alla quota parte non vincolata a favore di istituti di finanziatori.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art91 · fonte su Normattiva