Art. 7
[2]Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli Istituti di credito, anche quando i relativi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme.
Testo vigente dal 13 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva