Art. 7

[1](Art. 1 legge 8 luglio 1929. n. 1364 e art. 11 legge 9 giugno 1927, n. 1158).

[2]Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli Istituti di credito, anche quando i relativi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme.

Testo vigente dal 13 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-17;726~art7 · fonte su Normattiva