Art. 1 — Art. 1 e 4 legge 6 agosto 1876, n. 3261, Serie 2ª
[1]Il Governo, con decreti Reali, e' autorizzato a concedere a persone giuridiche ed a privati, l'istituzione di Depositi franchi nelle principali citta' marittime del Regno, purche' la domanda sia accompagnata da parere favorevole del Consiglio provinciale delle Corporazioni e del Comune, nella cui circoscrizione il Deposito franco si intende istituire.
[2]Tale concessione non potra' farsi quando i locali, che si intendono destinare a Deposito franco, non presentino garanzia contro ogni possibile frode.
[3]La spesa occorrente per la costruzione e l'adattamento dei fabbricati di cui sopra, e quella eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del recinto franco rimarranno a carico delle persone giuridiche e dei privati che avranno fatto richiesta della istituzione.
Testo vigente dal 13 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva