Art. 1Art. 1 e 4 legge 6 agosto 1876, n. 3261, Serie 2ª

[1]Il Governo, con decreti Reali, e' autorizzato a concedere a persone giuridiche ed a privati, l'istituzione di Depositi franchi nelle principali citta' marittime del Regno, purche' la domanda sia accompagnata da parere favorevole del Consiglio provinciale delle Corporazioni e del Comune, nella cui circoscrizione il Deposito franco si intende istituire.

[2]Tale concessione non potra' farsi quando i locali, che si intendono destinare a Deposito franco, non presentino garanzia contro ogni possibile frode.

[3]La spesa occorrente per la costruzione e l'adattamento dei fabbricati di cui sopra, e quella eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del recinto franco rimarranno a carico delle persone giuridiche e dei privati che avranno fatto richiesta della istituzione.

Testo vigente dal 13 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-17;726~art1 · fonte su Normattiva