Art. 120
[1](Art. 121 T. U. 1926).
[2]Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sara' determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
[3]Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa ne' compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identita' o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva