Art. 13
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[1](Art. 12 T. U. 1926).
[2]Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
[3]Il giorno della decorrenza non e' computato nel termine.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 7 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva