Art. 142
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[1](Art. 143 T. U. 1926).
[2]Gli stranieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato, all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per dare contezza di se' e fare la dichiarazione di soggiorno.
[3]Lo stesso obbligo spetta agli stranieri, ogni qual volta trasferiscono la loro residenza da uno ad altro comune dello Stato.
[4]Gli stranieri di passaggio, che si trattengono per diporto nel territorio dello Stato, per un tempo non superiore a due mesi, devono fare soltanto la prima dichiarazione d'ingresso.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 12 ottobre 1940 · versione 0 su Normattiva