Art. 142
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[1](Art. 143 T. U. 1926).
[2]Gli stranieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato, all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per dare contezza di se' e fare la dichiarazione di soggiorno.
[3]Lo stesso obbligo spetta agli stranieri, ogni qual volta trasferiscono la loro residenza da uno ad altro comune dello Stato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 settembre 1940, n. 1374, convertito, senza modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1940, n. 1915 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Durante l'attuale stato di guerra, l'obbligo della presentazione degli stranieri all'autorita' di pubblica sicurezza, al loro ingresso nel territorio dello Stato ed in occasione del trasferimento da uno ad altro Comune dello Stato, previsto dall'art. 142 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, deve essere adempiuto entro le ventiquattro ore dall'ingresso o dal trasferimento. E' sospesa l'applicazione dell'ultimo comma del predetto art. 142".
Testo vigente dal 12 ottobre 1940 al 1 gennaio 1990 · versione 6 su Normattiva