Art. 151

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[1](Art. 152 T. U. 1926).

[2]Lo straniero espulso a norma dell'articolo precedente non puo' rientrare nel territorio dello Stato, senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

[3]Nel caso di trasgressione e' punito con l'arresto da due mesi a sei.

[4]Scontata la pena, lo straniero e' nuovamente espulso.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 27 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art151 · fonte su Normattiva