Art. 151
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 27 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 152 T. U. 1926).
[2]Lo straniero espulso a norma dell'articolo precedente non puo' rientrare nel territorio dello Stato, senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.
[3]Nel caso di trasgressione e' punito con l'arresto da due mesi a sei.
[4]Scontata la pena, lo straniero e' nuovamente espulso.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 27 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva