Art. 151
IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Testo vigente dal 2 settembre 1998, tuttora in vigore · versione 70 su Normattiva
IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Testo vigente dal 2 settembre 1998, tuttora in vigore · versione 70 su Normattiva
Spiegazione
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3 versioni dal 1931
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERO ESPULSO SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - DIVIETO DI RIENTRARE NEL TERRITORIO DELLO STATO SENZA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 15 DELLA L. N. 40 DEL 1998 - NECESSITA' DI UN NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA ALLA LUCE DEL 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Deve essere ordinata la restituzione al Giudice 'a quo' (Pretore di Ravenna) degli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 151 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza), ritenuto in contrasto con gli artt. 24, comma secondo, e 112 Cost., nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro dell'interno il rientro dello straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso, il quale voglia prender parte al processo, in quanto, nelle more del presente giudizio, e' entrato in vigore l'art. 15 della l. 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che ha previsto, per lo straniero espulso e sottoposto a procedimento penale, la possibilita' di far rientro in Italia, sia pure al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza; sicche', la perdurante rilevanza della questione deve essere nuovamente valutata alla luce del 'ius superveniens'. red. S. Di Palma
Riguarda ancheart. 15 legge 40/1998
STRANIERO - TITOLARITA' DI DIRITTI - EGUAGLIANZA E DIFFERENZE RISPETTO AL CITTADINO. SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERO ESPULSO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ARTT. 150 E 151 - DIVIETO DI RIENTRARE NEL TERRITORIO DELLO STATO SENZA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO - STRANIERO IMPUTATO IN ITALIA - DIVERSITA' DI POSIZIONE RISPETTO AL CITTADINO IMPUTATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Lo straniero espulso per motivi di ordine pubblico che debba rispondere di un reato in Italia, non puo' vantare una parita' sostanziale di posizione col cittadino italiano imputato, non potendo escludersi in via generale che fra cittadino e straniero, ancorche' uguali nella titolarita' di certi diritti, esistano differenze di situazioni che possano giustificare un loro diverso trattamento. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 150 e 151 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente all'ipotesi in cui lo straniero, espulso per ragioni di ordine pubblico, imputato in Italia, sia citato al dibattimento, sollevata per essere il rientro subordinato ad una discrezionale autorizzazione dell'amministrazione, che peraltro non viene concessa di ufficio ma su richiesta specifica dell'interessato. Cfr.: sent. n. 104 del 1969.
Riguarda ancheart. 150 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERO ESPULSO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ARTT. 150 E 151 - DIVIETO DI RIENTRARE NEL TERRITORIO DELLO STATO SENZA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO - CONDIZIONI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLO STRANIERO IMPUTATO E CITATO AL DIBATTIMENTO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'esercizio del diritto di difesa non e' ostacolato, ne' comunque menomato dagli artt. 150 e 151 del t.u. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, i quali disciplinano la posizione giuridica degli stranieri indesiderabili, colpiti da provvedimenti di espulsione dal territorio dello stato, posto che il divieto di rientrare in Italia - collegato e conseguente al provvedimento di cui all'art. 150 cit. perche' vale a rendere effettiva la espulsione - non e' assoluto, in quanto cessa allorche' intervenga l'autorizzazione della P.A., che deve di volta in volta valutare i motivi per cui lo straniero espulso chiede di rientrare in Italia e predisporre, eventualmente, controlli onde evitare che egli continui a tenere quella condotta che ha dato luogo al provvedimento di espulsione. Anche se l'autorizzazione e' rimessa alla discrezionalita' dell'amministrazione, e' pur vero infatti che essa trova un limite nel rispetto delle esigenze della giustizia, per cui non puo' essere negata allorche' l'espulso si trovi nella necessita' di comparire dinanzi all'autorita' giudiziaria per difendersi da una imputazione. Pertanto, considerando anche che e' ben possibile esperire i rimedi giurisdizionali contro un provvedimento illegittimo di diniego, non e' fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 150 e 151 del t.u. delle leggi di p.s., limitatamente all'ipotesi in cui lo straniero, espulso per motivi di ordine pubblico, debba rispondere di un reato in Italia, essendo subordinato il rientro ad una discrezionale attivita' dell'autorita' amministrativa.
Riguarda ancheart. 150 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:401 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 150 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 11 novembre 1971 del tribunale di San Remo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Cons…
ECLI:IT:COST:1974:109 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art151 · fonte su Normattiva