Art. 154
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[1](Art. 155 T. U. 1926).
[2]E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.
[3]Le persone riconosciute dall'autorita' locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza ne' parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro Comune.
[4]Il Ministro puo' autorizzare il prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.
[5]Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.
[6]Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto in parte a carico dello Stato.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 23 ottobre 1954 · versione 0 su Normattiva