Art. 154
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[1](Art. 155 T. U. 1926).
[2]E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.
[3]Le persone riconosciute dall'autorita' locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza ne' parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro Comune.
[4]Il Ministro puo' autorizzare il prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.
[5]Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.
[6]Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto in parte a carico dello Stato. 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968
16Il D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "I servizi di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, modificato dal regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e i provvedimenti di ricovero degli inabili a proficuo lavoro, di cui all'articolo 154 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sono attribuiti al prefetto. All'uopo, in ciascun esercizio finanziario saranno disposti dal Ministero dell'interno congrui accreditamenti a favore delle Prefetture, sui competenti capitoli di bilancio".
Testo vigente dal 23 ottobre 1954 al 13 settembre 1977 · versione 16 su Normattiva