Art. 17-ter
[1]1. Quando e' accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attivita' soggette ad autorizzazione, al questore.
[2]2. Nei casi in cui e' avvenuta la contestazione immediata della violazione, e' sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto e' consegnata o notificata all'interessato.
[3]((3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita' condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione e' disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si da' comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative)).
[4]4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attivita' non autorizzata e' ordinata immediatamente dal questore.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480
58Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".
Testo vigente dal 5 maggio 2001, tuttora in vigore · versione 75 su Normattiva