Art. 202
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[1](Art. 208 T. U. 1926).
[2]Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua a essere tenuto aperto o in esercizio, o e' riaperto senza il preventivo permesso dell'autorita' di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire mille a cinquemila, salva l'applicazione dei provvedimenti d'ufficio per la chiusura.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 26 novembre 1944 · versione 0 su Normattiva