Art. 208
[1](Art. 213 T. U. 1926).
[2]E' vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
[3]E' parimente proibito:
- a)seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;
- b)affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio;
- c)fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio.
[4]((Le contravvenzione alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato piu' grave sono punite con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila)).
Testo vigente dal 26 novembre 1944, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva