Art. 208
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[1](Art. 213 T. U. 1926).
[2]E' vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
[3]E' parimente proibito:
- a)seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;
- b)affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio;
- c)fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio.
[4]Le contravvenzioni alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un piu' grave reato, sono punite con l'arresto fino a sei mesi.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 26 novembre 1944 · versione 0 su Normattiva