Art. 208

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[1](Art. 213 T. U. 1926).

[2]E' vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

[3]E' parimente proibito:

  • a)seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;
  • b)affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio;
  • c)fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio.

[4]Le contravvenzioni alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un piu' grave reato, sono punite con l'arresto fino a sei mesi.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 26 novembre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art208 · fonte su Normattiva