Art. 210
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[1](Art. 215 T. U. 1926).
[2]Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, il prefetto puo' disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgono un'attivita' contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.
[3]Nel decreto puo' essere ordinata la confisca dei beni sociali.
[4]Contro il provvedimento del prefetto si puo' ricorrere al Ministro dell'interno.
[5]Contro il provvedimento del Ministro non e' ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimita'.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 18 luglio 1967 · versione 0 su Normattiva