Art. 219
[1](Art. 224 T. U. 1926).
[2]((Durante il dichiarato Stato di guerra sono giudicate dai Tribunali Militari le persone imputate di delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.
[3]Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorita' giudiziaria ordinaria)).
Testo vigente dal 8 dicembre 1943, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva