Art. 219

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[1](Art. 224 T. U. 1926).

[2]Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalita' dello Stato, la pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, ovvero contro le persone o il patrimonio, quando abbiano commesso i predetti delitti durante il dichiarato stato di guerra o lo stato di pericolo pubblico che lo abbia preceduto.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 8 dicembre 1943 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art219 · fonte su Normattiva