Art. 219
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 8 dicembre 1943. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 224 T. U. 1926).
[2]Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalita' dello Stato, la pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, ovvero contro le persone o il patrimonio, quando abbiano commesso i predetti delitti durante il dichiarato stato di guerra o lo stato di pericolo pubblico che lo abbia preceduto.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 8 dicembre 1943 · versione 0 su Normattiva