Art. 31
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[1](Art. 30 T. U. 1926).
[2]Salvo quanto e' disposto per le armi da guerra dall'articolo 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.
[3]La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 1 luglio 2011 · versione 0 su Normattiva