Art. 31
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[1](Art. 30 T. U. 1926).
[2]Salvo quanto e' disposto per le armi da guerra dall'articolo 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. ((Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo)).
[3]La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.
[4]Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validita' della licenza e' di 3 anni.
Testo vigente dal 21 aprile 2015 al 14 settembre 2018 · versione 121 su Normattiva