Art. 31

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[1](Art. 30 T. U. 1926).

[2]Salvo quanto e' disposto per le armi da guerra dall'articolo 28, non si possono fabbricare altre armi, ((assemblarle,)) introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.

[3]La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

[4]((Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validita' della licenza e' di 3 anni.))

Testo vigente dal 1 luglio 2011 al 21 aprile 2015 · versione 103 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art31 · fonte su Normattiva