Art. 35

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[1](Art. 34 T. U. 1926).

[2]Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

[3]Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

[4]E' vietato di vendere armi a minori, a persone che appaiono affette da malattia di mente, e a quelle che non comprovano la propria identita' mediante esibizione della carta di identita' o del permesso di porto d'armi. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire mille a duemila.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 6 gennaio 1957 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art35 · fonte su Normattiva