Art. 36
[1](Art. 35 T. U. 1926).
[2]Nessuno puo' andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del questore della provincia dalla quale muove.
[3]La licenza deve essere vidimata dai questori delle provincie che si intende percorrere.
[4]La licenza non puo' essere rilasciata per campionari di armi da guerra.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva