Art. 42

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[1](Art. 41 T. U. 1926).

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110)).

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110)).

[4]Il questore ha facolta' di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facolta' di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.

Testo vigente dal 6 maggio 1975 al 1 luglio 2011 · versione 44 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art42 · fonte su Normattiva