Art. 42
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[1](Art. 41 T. U. 1926).
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110)).
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110)).
[4]Il questore ha facolta' di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facolta' di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.
Testo vigente dal 6 maggio 1975 al 1 luglio 2011 · versione 44 su Normattiva