Art. 51

[1](Art. 50 T. U. 1926).

[2]Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse ((hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio)). Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

[3]Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

[4]E' consentita la rappresentanza.

Testo vigente dal 7 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 110 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art51 · fonte su Normattiva