Art. 51
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[1](Art. 50 T. U. 1926).
[2]Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
[3]Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.
[4]E' consentita la rappresentanza.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 7 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva