Art. 53

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 novembre 1994 al 25 febbraio 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 52 T. U. 1926).

[2]E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica.

[3]Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplodenti, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

[4]L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno. 61

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608

61

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali "Comitato di lavoro per la revisione dell'allegato "A" al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773" e "Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili" di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 15 novembre 1994 al 25 febbraio 2010 · versione 60 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art53 · fonte su Normattiva