Art. 53
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 15 novembre 1994. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 52 T. U. 1926).
[2]E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica.
[3]Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplodenti, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
[4]L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 15 novembre 1994 · versione 0 su Normattiva