Art. 54

[1](Art. 53 T. U. 1926).

[2]Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta. 148

[3]La licenza non puo' essere conceduta se l'esplosivo non sia stato gia' riconosciuto e classificato.

[4]Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali e' sufficente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 dicembre 2025, n. 182

148

La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 65, comma 2) che "La competenza al rilascio della licenza di cui all'articolo 54, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferita al prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplodenti".

Testo vigente dal 18 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 146 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art54 · fonte su Normattiva