Art. 58

[1](Art. 57 T. U. 1926).

[2]E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.

[3]Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duemila, se il fatto non costituisce un piu' grave reato.

[4]Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art58 · fonte su Normattiva