Art. 58
[1](Art. 57 T. U. 1926).
[2]E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.
[3]Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duemila, se il fatto non costituisce un piu' grave reato.
[4]Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva