Art. 64
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[1](Art. 63 T. U. 1926).
[2]Salvo quanto e' stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.
[3]In mancanza di regolamenti il podesta' provvede sulla domanda degli interessati.
[4]Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario e, se occorrre, l'ufficio del genio civile.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977 · versione 0 su Normattiva