Art. 64

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 63 T. U. 1926).

[2]Salvo quanto e' stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.

[3]In mancanza di regolamenti il podesta' provvede sulla domanda degli interessati.

[4]Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario e, se occorrre, l'ufficio del genio civile.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 13 settembre 1977 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art64 · fonte su Normattiva