Art. 77
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 12 gennaio 2018. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 75 T. U. 1926).
[2]Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 12 gennaio 2018 · versione 0 su Normattiva