Art. 7
[1](Art. 6 T. U. 1926).
[2]Nessun indennizzo e' dovuto per i provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facolta' ad essa attribuite dalla legge.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva