Art. 82
[1](Art. 80 T. U. 1926).
[2]Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumita' pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.
[3]Qualora il disordine avvenga per colpa di chi da o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva