Art. 88

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[1](Art. 86 T. U. 1926).

[2]Non puo' essere conceduta licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.

[3]Le societa' di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purche' questi agiscano in nome e per conto delle societa', ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle societa' stesse.

[4]I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 5000.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 2 gennaio 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art88 · fonte su Normattiva