Art. 88

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[1](Art. 86 T. U. 1926).

[2]Non puo' essere conceduta licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.

[3]Le societa' di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purche' questi agiscano in nome e per conto delle societa', ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle societa' stesse. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 1989, N. 401)).

Testo vigente dal 2 gennaio 1990 al 1 gennaio 2001 · versione 54 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art88 · fonte su Normattiva