Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Gioco e scommesse - Norme relative all'attribuzione di concessioni per l'esercizio dell'attività, alle sedi e modalità di raccolta del gioco e all'esercizio abusivo penalmente sanzionato - Denunciato contrasto con le norme dell'Unione europea sulla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi nonché violazione dei principi di eguaglianza, di legalità in materia penale e di libertà di iniziativa economica privata - Rimessione alla Corte costituzionale di norme interne ritenute in contrasto con quelle dell'UE provviste di efficacia diretta - Incongruente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per incongruente motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 4- bis , della legge n. 401 del 1989, «in combinato disposto» con gli artt. 88 del r.d. n. 773 del 1931, 10, comma 9- octies , del d.l. n. 16 del 2012 (come convertito dalla legge n. 44 del 2012) e 2, commi 2- bis e 2- ter , del d.l. n. 40 del 2010 (come convertito dalla legge n. 73 del 2010), censurato dal Tribunale ordinario di Bari, in riferimento agli artt. 3, 25 e 41 Cost. nonché agli artt. 49 e 56 del TFUE, nella parte in cui: a) consente di indire una gara per l'attribuzione di concessioni per l'esercizio dell'attività di giochi e scommesse di durata inferiore a quelle rilasciate in precedenza, senza che queste ultime vengano revocate; b) prevede che il gioco con vincita in denaro possa essere raccolto dai soggetti titolari di concessione solo nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione, precludendone la partecipazione in forma telematica; c) sanziona penalmente i soggetti che raccolgono scommesse in assenza della prescritta autorizzazione di polizia, ove la concessione sia stata loro negata in violazione del diritto comunitario. La convinzione espressa dal rimettente sull'esistenza di contrasto delle disposizioni censurate con norme dell'Unione europea provviste di efficacia diretta (quali pacificamente sono gli artt. 49 e 56 TFUE, in tema di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi), rende incongruente la motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, la quale finisce coll'interessare una normativa che - secondo la ricostruzione dello stesso giudice a quo - non deve trovare applicazione nel giudizio principale. Né è sostenibile che l'incidente di legittimità costituzionale - in quanto idoneo a espungere formalmente dal corpus delle leggi la norma interna incompatibile con quelle dell'UE provviste di efficacia diretta ed evitare che sia applicata da parte di giudici (o magistrati del pubblico ministero) che disconoscano l'esistenza del contrasto - debba ritenersi pregiudiziale rispetto alla verifica di compatibilità comunitaria, poiché l'esigenza di dirimere discordanze interpretative non può valere a sovvertire le regole del giudizio incidentale di legittimità costituzionale - fondato sulla necessaria pregiudizialità rispetto ad esso della verifica della compatibilità con il diritto dell'UE - rendendo rilevante una questione che (proprio nella prospettiva del rimettente) non lo è. ( Precedenti citati: sentenza n. 284 del 2007, che, in relazione a questione analoga, ha ritenuto gli artt. 49 e 56 TFUE norme ad effetto diretto; ordinanze n. 241 del 2010 e n. 100 del 2009, sulla inammissibilità, per difettosa motivazione sulla rilevanza, di questioni aventi ad oggetto norme di cui il rimettente non deve fare applicazione in ragione del contrasto, da lui stesso prospettato, con norme comunitarie direttamente applicabili ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale fondata sull'art. 11 Cost., il giudice nazionale deve dare piena e immediata attuazione alle norme dell'Unione europea provviste di efficacia diretta e non applicare, in tutto o anche solo in parte, le norme interne ritenute con esse inconciliabili, previo - ove occorra - rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, per dirimere possibili dubbi riguardo all'esistenza di tale contrasto. La non applicazione delle norme interne ritenute in contrasto con le norme dell'UE deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite - sindacabile unicamente dalla Corte costituzionale - del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona. ( Precedenti citati: sentenze n. 226 del 2014, n. 80 del 2011, n. 125 del 2009 e n. 170 del 1984, ordinanza n. 207 del 2013, sulla non applicazione da parte dei giudici della norma interna incompatibile con norme comunitarie provviste di efficacia diretta; sentenze n. 238 del 2014, n. 284 del 2007 e n. 168 del 1991, sui c.d. "controlimiti" all'ingresso delle norme dell'UE ) . Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la questione di compatibilità comunitaria (oggi con il diritto dell'UE) costituisce un prius logico e giuridico rispetto alla questione di legittimità costituzionale in via incidentale, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata nel giudizio principale e, pertanto, la rilevanza della questione di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenza n. 75 del 2012, ordinanze n. 298 del 2011, n. 241 del 2010 e n. 100 del 2009; sentenza n. 284 del 2007, ordinanze n. 454 del 2006 e n. 85 del 2002, in relazione a questioni concernenti l'art. 4 della legge n. 401 del 1989 ).
sentenza 48/2017massima n. 39502 Riguarda ancheart. 4 legge 401/1989art. 10 d.l. 16/2012art. 2 d.l. 40/2010
Gioco e scommesse - Reato di esercizio abusivo in assenza di licenza rilasciata dallo Stato italiano - Denunciato contrasto con le norme comunitarie in materia di libertà di stabilimento e prestazione di servizi - Questione priva di motivazione in ordine ad uno dei parametri evocati - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in relazione all'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato, in riferimento all'art. 10, commi primo e secondo, Cost., nella parte in cui sanziona penalmente l'esercizio in Italia dell'attività di scommessa da parte di che sia privo di concessione, autorizzazione o licenza, dal momento che la censura non è sorretta da specifica motivazione. Pertanto, è giurisprudenza costante di questa Corte che il parametro dell'art. 10 non è utilizzabile, per le norme internazionali convenzionali rilevanti nella specie, diverse da quelle di cui al secondo comma.
Riguarda ancheart. 4 legge 401/1989
Gioco e scommesse - Reato di esercizio abusivo in assenza di licenza rilasciata dallo Stato italiano - Denunciata disparità di trattamento ai danni degli operatori economici stranieri, violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata nonché contrasto con le norme comunitarie in materia di libertà di stabilimento e prestazione di servizi - Questione concernente norme interne ritenute dal giudice 'a quo', in dissenso dall'interpretazione data dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione alle pronunce della Corte comunitaria, incompatibili con le norme del Trattato dotate di efficacia diretta - Competenza del giudice rimettente e non della Corte costituzionale ad accertare l'eventuale incompatibilità comunitaria - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in relazione all'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato, in riferimento agli artt. 3, 11 e 41 Cost., nella parte in cui sanziona penalmente l'esercizio in Italia dell'attività di scommessa da parte di che sia privo di concessione, autorizzazione o licenza. Il rimettente dubita della compatibilità delle norme denunciate con i principi sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE in tema di libertà di stabilimento e prestazione di servizi: egli non ignora che nel sistema dei rapporti fra ordinamento interno e comunitario quale risulta dalla giurisprudenza di questa Corte le norme comunitarie provviste di efficacia diretta precludono al giudice comune l'applicazione di contrastanti disposizioni del diritto interno quando non abbia dubbi, come nel caso di specie, sull'esistenza del conflitto, ma esclude che gli sia consentita la disapplicazione delle norme censurate, stante la vincolatività dell'orientamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nel senso della sussistenza di esigenze di ordine pubblico a fondamento delle misure restrittive delle libertà comunitarie in esame. Tuttavia, l'asserita esistenza nell'ordinamento interno di un diritto vivente non vale a trasformare in questione di legittimità costituzionale una questione di compatibilità della legge nazionale con norme comunitarie provviste di effetto diretto. Non compete, pertanto, a questa Corte, ma al giudice comune, accertare, eventualmente avvalendosi dell'ausilio del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, se le disposizioni del diritto interno, rilevanti nella specie, configgano con le evocate norme del diritto comunitario provviste di effetto diretto. - Sul sistema dei rapporti fra diritto interno e comunitario v., citate, sentenze n. 170/1984, n. 317/1996, e ordinanza n. 267/1999. - Sulla immediata operatività negli ordinamenti interni delle statuizioni della Corte di giustizia, al pari delle norme comunitarie cui ineriscono, v., citate, sentenze n. 113/1985 e n. 389/1989. - Sul fatto che la non applicazione deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite, sindacabile unicamente dalla Corte costituzionale, del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona v., citata, da ultimo, ordinanza n. 454/2006.
Riguarda ancheart. 4 legge 401/1989
Gioco e scommesse - Rilascio della licenza per l'esercizio delle scommesse - Conseguimento della concessione «dello Stato italiano» - Necessità - Dedotta disparità di trattamento in danno dei titolari di concessioni rilasciate in un altro Stato dell'Unione europea, nonché asserita lesione della libertà di iniziativa economica - Prospettazione di dubbi in ordine alla compatibilità comunitaria delle norme interne censurate - Omessa motivazione in ordine all'applicabilità delle norme stesse nei giudizi principali - Conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come richiamato dall'art. 4, comma 4- bis , della legge 13 dicembre 1989, n. 401, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui subordina il rilascio della licenza per l'esercizio delle scommesse al previo conseguimento della concessione «dello Stato italiano». Infatti, posto che le censure sollevate dai giudici rimettenti configurano, in sostanza, una questione di compatibilità comunitaria delle norme impugnate, non risulta adeguatamente motivata l'applicabilità delle disposizioni di diritto interno nei giudizi a quibus , con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni. - In relazione ai rapporti tra le norme dell’ordinamento interno e quelle dell’ordinamento comunitario e sulla possibilità di rimettere alla Corte costituzionale una questione di compatibilità comunitaria, v. citate sentenze n. 168/1991, n. 232/1989, n. 170/1984, n. 183/1973, n. 98/1965, ordinanze n. 536/1995 e n. 132/1990.
Riguarda ancheart. 4 legge 401/1989