Art. 11 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1) Uffici antidroga all'estero
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 2011 al 1 gennaio 2025. Leggi il testo vigente →
Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente ((alla Direzione centrale per i servizi antidroga)), che operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualita' di esperti ((per la sicurezza)), per lo svolgimento di attivita' di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una quota di venti unita', ((riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga)). Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ((la Direzione centrale per i servizi antidroga)) puo' costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorita' locali. Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato personale ((della Direzione centrale per i servizi antidroga)), nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.
Testo vigente dal 27 febbraio 2011 al 1 gennaio 2025 · versione 39 su Normattiva