Art. 65 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65) Obbligo di trasmissione di dati
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Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della sanita', al Servizio centrale antidroga e alla competente unita' sanitaria locale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
- a)i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
- b)la quantita' e qualita' delle materie utilizzate per la produzione di specialita' medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;
- c)la quantita' e la qualita' dei prodotti e specialita' medicinali venduti nel corso dell'anno;
- d)la quantita' e la qualita' delle giacenze esistenti al 31 dicembre.
Testo vigente dal 31 ottobre 1990 al 28 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva