Art. 65 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65) Obbligo di trasmissione di dati
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((1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unita' sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
- a)i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
- b)la quantita' e qualita' delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;
- c)la quantita' e la qualita' dei medicinali venduti nel corso dell'anno;
- d)la quantita' e la qualita' delle giacenze esistenti al 31 dicembre)) 34
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Successivamente la Corte Costituzionale
34Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica del presente articolo).
Testo vigente dal 28 febbraio 2006 al 21 maggio 2014 · versione 21 su Normattiva