Esecuzione penale - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova a scopo terapeutico - Applicabilità della misura per più di due volte - Esclusione - Dedotta disparità di trattamento con la misura ordinaria dell'affidamento in prova al servizio sociale nonché lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, della finalità rieducativa della pena e del diritto alla salute - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, il quadro normativo concernente i presupposti per l'affidamento a scopo terapeutico è mutato per effetto delle modifiche introdotte, nel testo dell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'art. 4- undecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49, ditalchè compete al giudice a quo valutare in quale misura lo ius superveniens , pur non modificando la disposizione impugnata, abbia inciso sulla disciplina dei presupposti per l'affidamento a scopo terapeutico, così come delineata, prima dell'intervento di riforma, nell'elaborazione giurisprudenziale della materia.
sentenza 87/2007massima n. 31108 ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE E AMMISSIONE AL REGIME DI SEMILIBERTA' - DIVIETO DI CONCESSIONE AL CONDANNATO IN ESPIAZIONE DI PENA DETENTIVA DERIVANTE DA CONVERSIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE DELLA SEMIDETENZIONE O DELLA LIBERTA' CONTROLLATA - ESTENSIONE DI TALE DIVIETO ANCHE ALL'AFFIDAMENTO IN PROVA <<IN CASI PARTICOLARI>> PER IL PERSEGUIMENTO DI UN PROGRAMMA DI RECUPERO DEL TOSSICODIPENDENTE O DELL'ALCOOLDIPENDENTE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 32 COST. - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 32 Cost. - dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione agli artt. 47-'bis' della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), e successive modificazioni, nonche' all'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) - che dispone il divieto di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (oltre che della semiliberta') al condannato a pena detentiva derivante da conversione della pena sostitutiva della semidetenzione o della liberta' controllata disposta, ai sensi dell'art. 66, primo comma, della stessa legge, a seguito della violazione di <<anche solo una delle prescrizioni>> inerenti all'esecuzione delle predette pene sostitutive -, in quanto non e' esatta la premessa interpretativa da cui muove il giudice rimettente, secondo la quale il divieto di concessione dell'affidamento in prova al condannato in espiazione di pena detentiva derivante da conversione di pena sostitutiva, disposta per violazione delle relative prescrizioni, sarebbe applicabile anche all'affidamento in prova <<in casi particolari>> per il proseguimento o l'avvio di un programma di recupero del tossicodipendente o dell'alcooldipendente. Invero, posto che la norma impugnata e' stata dettata, prima che il legislatore configurasse tale particolare ipotesi di affidamento in prova <<terapeutico>>, avendo riguardo solo, oltre che al regime di semiliberta', all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale previsto in via generale dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, la 'ratio' del divieto sancito dall'art. 67 della legge n. 689 del 1981 risiede nella presunzione legislativa che chi abbia violato le prescrizioni di un regime totalmente o parzialmente extracarcerario, nell'ambito dell'esecuzione della pena sostitutiva, si dimostri inidoneo al trattamento alternativo dell'affidamento in prova <<generale>>, che ha un contenuto analogo e suppone l'adesione del soggetto all''iter' di risocializzazione propostogli; nel caso invece dell'affidamento <<terapeutico>> di persona tossicodipendente o alcooldipendente, da un lato, la 'ratio' legislativa e' nel senso di una preminenza data dalla norma all'intento di cura dello stato di dipendenza, e, dall'altro, soprattutto, il legislatore ha compiuto un'autonoma valutazione dei limiti di ripetibilita' di questa particolare <<prova>>, sancendo il divieto di disporre questa forma di affidamento <<piu' di due volte>> (art. 94, comma 5, del testo unico sugli stupefacenti; e, gia' prima, art. 47-'bis', comma 7, dell'Ordinamento penitenziario). Pertanto, con questa autonoma valutazione intesa a bilanciare la preminenza dello scopo terapeutico con la constatazione eventuale della inidoneita' della prova a conseguire l'effetto di risocializzazione perseguito, mal di concilia un rigido divieto, quale quello che conseguirebbe all'applicazione della disposizione censurata, di concedere anche una sola volta l'affidamento <<speciale>>, in conseguenza dell'esito negativo di una <<prova>> affatto diversa ed estranea al percorso terapeutico che caratterizza l'istituto in questione. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 67 legge 689/1981